"SICURI A CASA PROPRIA": PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

L’attuale criminalità, volta spesso a commettere reati di rapina o furto, pone sempre più frequentemente in pericolo la propria o altrui incolumità, determinando legittime reazioni a difesa di persone o beni. Questa criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, dà luogo ad una situazione che genera un forte allarme sociale e fa aumentare la richiesta di rassicurazione. Mentre si auspica fortemente un rafforzamento delle misure collettive ed individuali di protezione attraverso un potenziamento delle forze di polizia e dell’intelligence, trattandosi di bande e di associazioni criminali, è ormai non più rinviabile ed urgente un intervento legislativo per punire più severamente la violazione del domicilio, escludendosi qualsiasi responsabilità per i danni subiti da chi volontariamente si introduce nella dimora privata e di aumentare la possibilità di legittima difesa senza incorrere nell’eccesso colposo, mentre il delitto sarà sempre punibile d’ufficio quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d’ufficio come la rapina ed il furto. [...]
Chi si introdurrà nei privati domicili saprà dunque di pagare più severamente e
di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento dei danni “imputet sibi” ogni possibile conseguenza per il proprio iniziare a giro criminale. Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa.
Se condividi questa iniziativa di legge popolare firma presso il tuo Comune.
PROPOSTA DI LEGGE 
Art. 1 “Modifiche all’articolo 614 del codice penale” 
1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
A. Al primo comma le parole: ”da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a sei anni”;
B. Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: ”ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso per eseguire un altro reato”;
C. Al quarto comma le parole: ”da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti ”da due a sei anni”;
 D. Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:” colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non ha diritto al risarcimento di qualsiasi voglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

2. Art. 2 “Modifiche all’articolo 55 del codice penale”
 A. All’articolo 55 del codice penale, infine, è aggiunto il seguente comma:” non sussiste eccesso colposo di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o l’altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 52”.


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